Entrata in vigore il 22.04.2012

DECRETO 11 novembre 2011 , n. 213

Regolamento recante disciplina  del  rilascio  dell'autorizzazione  a
minore ai fini della  guida  accompagnata  e  relativa  modalita'  di
esercizio. (11G0250) 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come
da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio
2010,  n.  120,  recante  «Disposizioni  in  materia   di   sicurezza
stradale»,  che  ha  introdotto  i  commi  da  1-bis   a   1-septies,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori gia'  titolari
di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di  condurre
a fini di esercitazione, di seguito  definita  «guida  accompagnata»,
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore  a  3,5
t, con esclusione del  traino  di  qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica  riferita  alla
tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice  della
strada, nonche' nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
1-quater del predetto articolo 115; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio  2010,
n.  120,  che  rinvia  ad   un   regolamento   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  le  norme  di   attuazione   delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del  medesimo  articolo  16,  con
particolare  riferimento  alle  condizioni  soggettive,  oggettive  e
procedimentali   necessarie   alla   richiesta   ed    al    rilascio
dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai  contenuti
ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico
da   seguirsi   presso   un'autoscuola,   ai   requisiti   soggettivi
dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle  attivita'
di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche  del  contrassegno
che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida; 
  Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180  del  codice  della
strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico
alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola  con  istruttore
abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter  del  citato
articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto  il  profilo
della   competenza   delle   province   in   materia   di   vigilanza
amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola,
sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 maggio 1995, n.  317,  Regolamento  recante  la  disciplina  delle
attivita' delle autoscuole; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno
2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, in data 1° agosto 2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Istanza per richiedere l'autorizzazione 
                       alla guida accompagnata 
 
  1.   L'istanza   per   richiedere   l'autorizzazione   alla   guida
accompagnata e' redatta sul modello conforme  all'allegato  1  ed  e'
presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o
dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo. 
  2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate: 
    a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le  imposte  di
bollo sull'istanza e  sull'autorizzazione  alla  guida  accompagnata)
dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa  approvata  con
decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992  e  successive
modificazioni; 
    b) un'attestazione  di  versamento  su  conto  corrente  n.  9001
dell'importo di cui al  punto  2  della  tabella  3  della  legge  
dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni; 
    c)  certificazione  attestante  la  sussistenza   dei   requisiti
psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2; 
    d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la
qualita' di genitore ovvero  di  legale  rappresentante  del  minore,
redatta  sul  modello  all'allegato  2,  corredata  da  fotocopia  di
documento di identita' del dichiarante. 
  3. L'istanza di cui al comma  1  non  puo'  essere  accolta  quando
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla  guida  risulti  che  la
patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla
stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. 
  4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma  3,  rilascia
una ricevuta  di  presentazione  dell'istanza,  conforme  al  modello
previsto dall'allegato 3, che consente al  minore  di  iscriversi  al
corso di formazione propedeutico  alla  guida  accompagnata,  di  cui
all'articolo 3. 
 
        
      
                               Art. 2 
 
Validita' temporale della ricevuta di presentazione  dell'istanza  di
  rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata 
  1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata: 
    a)  con  scadenza  di  validita'  alla  data  di  compimento  del
diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di  patente
di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla  predetta
data; 
    b) con scadenza di validita'  in  data  corrispondente  a  quella
della patente posseduta dal minore, qualora tale data  sia  anteriore
al compimento del diciottesimo anno di  eta'  del  titolare.  In  tal
caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente di guida,  con
duplicato e' rinnovata  la  validita'  della  ricevuta  con  data  di
scadenza  corrispondente  a  quella  di  validita'  della  patente  e
comunque non superiore al compimento del diciottesimo  anno  di  eta'
del titolare. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta  di  cui
all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o  minorato
che ha  necessita'  di  installare  dispositivi  di  adattamento  sul
veicolo, previa produzione di certificato  della  Commissione  medica
locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo,  l'idoneita'
dei quali  e'  previamente  verificata  con  esperimento  pratico  su
veicolo   appositamente   equipaggiato.   Sulla   ricevuta   di   cui
all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli  adattamenti  del  veicolo
prescritti. 
  3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 -  che
riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo  nell'ambito
dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata  di  cui
all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli  abilitati
alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c),  del  codice
della strada, anche ai  fini  del  controllo  da  parte  delle  forze
dell'ordine  su  tutto  il  territorio   nazionale,   attraverso   il
collegamento telematico con l'anagrafe stessa. 
  4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui al comma 3,
il  minore  commette  violazioni  per  le  quali,  ai   sensi   delle
disposizioni del  codice  della  strada  sono  previste  le  sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso
codice, il diritto di cui al comma  3  e'  revocato  ed  e'  inserito
apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Analogamente si procede nel caso in  cui  la  patente  posseduta  dal
minore sia sospesa di validita' o revocata. In  entrambi  i  casi  il
minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo  1,  comma
1. 
 
        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Corso di formazione propedeutico 
                       alla guida accompagnata 
 
  1.  Ai   fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   alla   guida
accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata  presentata
l'istanza di cui all'articolo 1,  comma  1,  frequenta  un  corso  di
formazione presso un'autoscuola. 
  2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo  2,  comma  2,  il
corso di formazione e' frequentato presso  un'autoscuola  che  svolge
corsi per il conseguimento della patente di guida della  categoria  B
speciale, ovvero presso un centro di  istruzione  automobilistica,  a
cui le autoscuole consorziate  abbiano  demandato  l'espletamento  di
tale tipo di corsi. 
  3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro  di  iscrizione;  se
l'allievo e' conferito al centro di  istruzione  automobilistica,  ai
sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto  anche  presso  il  registro
degli allievi del centro. 
  4. Il corso di formazione, la cui durata e'  di  almeno  dieci  ore
effettive di guida, si svolge sulla base  dei  contenuti  minimi  del
programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci  ore  di  cui
all'allegato 4, l'allievo ha diritto al  rilascio  dell'attestato  di
frequenza  di  cui  al  comma  9.  Tuttavia  il  genitore  o   legale
rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se  del  caso
con il  centro  di  istruzione  automobilistica,  puo'  convenire  di
implementare la formazione con ore di corso suppletive,  da  erogarsi
nel rispetto delle disposizioni del  presente  articolo,  al  termine
delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza. 
  5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna  lezione  non  puo'  avere
durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine  presso
la sede dell'autoscuola o del centro di  istruzione  automobilistica.
Durante le lezioni sul veicolo non  puo'  prendere  posto,  oltre  al
conducente, altra persona che non  sia  l'istruttore  autorizzato  ed
abilitato. Nel caso  di  violazione  della  disposizione  di  cui  al
periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo  122,
comma 9, del codice della strada. 
  6.  Al  fine  di  favorire  le  modalita'  di  certificazione   del
prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero  se  del  caso  i
centri di istruzione  automobilistica,  adottano  il  libretto  delle
lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e  lo
gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4. 
  7. Al fine  di  ottimizzare  le  modalita'  di  certificazione  del
prescritto percorso didattico, il libretto  delle  lezioni  di  guida
puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo
a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di  guida.
Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni
di guida, deve  essere  conforme  alle  caratteristiche  tecniche  da
stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  8.  Per  i  corsi  di  formazione  alla  guida   accompagnata,   le
autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano
veicoli idonei per svolgere le  esercitazioni  e  gli  esami  per  il
conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se  ne
ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi. 
  9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o  se  del
caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al  minore  un
attestato di frequenza, conforme al modello di  cui  all'allegato  6,
corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida. 
 
        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Libretto delle lezioni di guida 
 
  1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di  istruzione
automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida,  ogni
foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno  originale  e  l'altro
copia, da compilarsi con carta a ricalco. 
  2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in  ordine
progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della  motorizzazione
prima  del  suo  utilizzo   e,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola,  ovvero  dal
centro di istruzione automobilistica, per almeno 5  anni,  unitamente
ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4. 
  3. Prima dell'inizio di ciascuna  lezione  di  guida,  l'istruttore
provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di
cui al comma 1, in originale e copia, sul  quale  appone  la  propria
firma ed acquisisce quella dell'allievo. 
 
        
      
                               Art. 5 
 
 
               Autorizzazione alla guida accompagnata 
 
  1. L'Ufficio della motorizzazione  al  quale  e'  stata  presentata
l'istanza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  su  presentazione
dell'attestato redatto e corredato in conformita'  alle  disposizioni
di cui all'articolo 3, comma  9,  nonche'  della  designazione  degli
accompagnatori  resa  in   conformita'   all'allegato   7,   rilascia
l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di  cui
all'allegato 8, che consente al  minore  di  esercitarsi  alla  guida
avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati. 
  2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida
accompagnata si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 1. 
  3. L'autorizzazione  alla  guida  accompagnata  non  e'  rilasciata
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3. 
  4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai
soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore  che
si   esercita:   possono   essere   designati,   al   massimo,    tre
accompagnatori.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   richiederne
all'Ufficio  della  motorizzazione  un  duplicato   ai   fini   della
sostituzione di uno  o  piu'  accompagnatori  gia'  designati,  anche
qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3. 
  5.  Al  momento  del  rilascio   dell'autorizzazione   alla   guida
accompagnata,  l'Ufficio  della  motorizzazione  verifica   che   gli
accompagnatori designati siano in possesso dei  requisiti  soggettivi
di cui all'articolo 6 ed  in  ogni  caso  indica  sull'autorizzazione
stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque  la
possibilita'  di  richiederne  all'Ufficio  della  motorizzazione  un
duplicato ai fini dell'integrazione degli  accompagnatori  designati,
nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle  esercitazioni
alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un  istruttore
di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa  apposita  iscrizione
nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi  di  cui
all'articolo 2, comma 2, da un istruttore  abilitato  ed  autorizzato
del centro di istruzione automobilistica, previa apposita  iscrizione
nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a  cui
e' stato da  questa  conferito.  Le  esercitazioni  in  tal  caso  si
svolgono su veicolo  dell'autoscuola,  o  del  centro  di  istruzione
automobilistica ove ricorre il caso. 
  7. Qualora ricorra  l'ipotesi  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla  guida
accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti. 
  8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115,  comma  1-sexies,
del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata  e'
revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa,  la  patente
posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In
tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo  l'autorizzazione  di
cui al comma 1. 
  9.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  alla   guida   e'   annotato
nell'anagrafe  nazionale  degli   abilitati   alla   guida   di   cui
all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche
ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine  su  tutto  il
territorio  nazionale,  attraverso  il  collegamento  telematico  con
l'anagrafe stessa. 
 
        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Requisiti soggettivi 
                   degli accompagnatori designati 
 
  1. I soggetti designati  quali  accompagnatori  nell'autorizzazione
alla  guida  accompagnata,  devono  avere  un'eta'  non  superiore  a
sessanta anni e devono essere titolari,  da  almeno  dieci  anni,  di
patente di guida della categoria B o  superiore,  con  esclusione  di
quelle speciali, in corso  di  validita'  e  rilasciata  dallo  Stato
italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio
economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non  devono  aver  subito
provvedimenti di sospensione della patente  di  guida,  a  titolo  di
sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di  norme
del codice della strada,  registrate  nell'anagrafe  nazionale  degli
abilitati alla guida negli ultimi cinque anni. 
  3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il  minore
nella guida accompagnata qualora,  nel  periodo  di  esercizio  della
stessa,  sulla  propria  patente  di  guida  siano  stati  registrati
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida  provvedimenti  di
sospensione ovvero di revoca. 
  4. In caso di violazione della presente disposizione  si  applicano
le sanzioni previste dall'articolo 122,  comma  8,  primo  e  secondo
periodo, del codice della strada. 
 
        
      
                               Art. 7 
 
 
Possesso  dei  documenti   durante   il   corso   di   formazione   e
               nell'esercizio della guida accompagnata 
 
  1. Durante il  corso  di  formazione  svolto  presso  l'autoscuola,
ovvero presso  un  centro  di  istruzione  automobilistica  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di
cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare. 
  2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve  avere
con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di
cui e' titolare. 
  3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni
di guida accompagnata,  deve  avere  con  se'  la  patente  di  guida
prescritta.  Nelle  ipotesi  di  cui   all'articolo   5,   comma   6,
l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante  la
qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. 
  4. Nel caso di violazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo  180,  comma
7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano  altresi'  le
disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada. 
 
        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Contrassegno 
 
  1. Gli  autoveicoli  utilizzati  per  la  guida  accompagnata  sono
muniti, nella  parte  anteriore  e  posteriore,  di  un  contrassegno
recante le lettere alfabetiche maiuscole  «GA»,  di  colore  nero  su
fondo giallo retroriflettente.  Tale  contrassegno  e'  applicato  in
posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non
ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e  da  quello
occupato  dall'accompagnatore.  I  modelli  e   le   dimensioni   del
contrassegno GA sono riportate all'allegato 9. 
  2. In luogo del contrassegno di cui al comma  1,  i  veicoli  delle
autoscuole, o se del caso del centro di  istruzione  automobilistica,
sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le  lezioni  di
guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui  all'articolo
3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  6.  Nel  caso  di
violazione delle disposizioni di cui al presente comma  si  applicano
le sanzioni previste dall'articolo 122, comma  9,  del  codice  della
strada. 
 
        
      
                               Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla  guida
accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente  di
guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi  dal  compimento
della maggiore eta',  le  ore  di  corso  pratico  di  guida  di  cui
all'allegato  4,  lettere  C,  D  ed  E,   si   computano   ai   fini
dell'applicazione della disciplina di cui agli  articoli  122,  comma
5-bis, del codice della strada. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  qualora  il
candidato al conseguimento della  patente  B  o  B  speciale  sia  in
precedenza  incorso  nella  revoca  dell'autorizzazione  alla   guida
accompagnata. 
 
        
      
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto, unitamente agli  allegati  che  ne  formano
parte integrante, entra in  vigore  a  decorrere  dal  centoventesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 11 novembre 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 15, foglio n. 354